Basi normative

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CAPO II
DIFESA CIVICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Art. 15

Compiti e funzioni

(1) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d’ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o delle seguenti persone giuridiche:

  1. amministrazione provinciale;
  2. enti dipendenti dall’amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
  3. concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

(2) La Difensora civica/il Difensore civico interviene anche in caso di reclami e segnalazioni di irregolarità nei confronti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, svolge le funzioni di cui all’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e rappresenta o assiste le/i pazienti anche dinnanzi alla commissione conciliativa per le questioni inerenti alla responsabilità civile dei medici di cui all’articolo 14 del decreto del presidente della Provincia 18 gennaio 2007, n. 11.

(3) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre e segnala gli abusi, i comportamenti scorretti, le carenze e i ritardi delle amministrazioni comunali nei confronti delle cittadine e dei cittadini, qualora tali amministrazioni abbiano stipulato una convenzione con la Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

(4) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre, ai sensi dell’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a tutela di tutte le cittadine/tutti i cittadini e che presentano reclami nei confronti delle amministrazioni statali operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

(5) La Difensora civica/Il Difensore civico svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o le persone giuridiche di cui al comma 1.

(6) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene inoltre per garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti degli enti e delle persone giuridiche di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Tale funzione è svolta in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 16

Modalità e procedure

(1) Le cittadine e i cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all’articolo 15, comma 1, hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, esse/essi possono chiedere l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico.

(2) La Difensora civica/Il Difensore civico, previa verifica del quadro giuridico e delle circostanze di fatto, informa l’ufficio competente e chiede all’impiegata/all’impiegato responsabile del servizio una presa di posizione orale o scritta entro cinque giorni. La Difensora civica/Il Difensore civico e l’impiegata/l’impiegato responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev’esserne data espressa motivazione che deve essere comunicata all’interessata/all’interessato.

(3) La Difensora civica/Il Difensore civico segnala alla/al presidente della Provincia e ai rappresentanti legali degli altri enti eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, formula una raccomandazione e propone soluzioni volte a rimuovere tali irregolarità e ad evitarle in futuro.

(4) Nel provvedimento disposto in seguito all’intervento della Difensora civica/del Difensore civico deve essere comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è pervenuta la Difensora civica/pervenuto il Difensore civico.

(5) La presentazione di un ricorso o di un’opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico e non autorizza l’ufficio competente a negare informazioni o a rifiutarsi di collaborare.

(6) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l’attività della Difensora civica/del Difensore civico, quest’ultima/quest’ultimo può denunciare il fatto all’organo disciplinare competente. Quest’ultimo è a sua volta tenuto a comunicare alla Difensora civica/al Difensore civico i provvedimenti adottati.

(7) La Difensora civica/Il Difensore civico è tenuta/tenuto a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni ella/egli, conformemente alle finalità dell’articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o a Bruxelles, può avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e a Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell’Unione europea.

(8) L’amministrazione provinciale mette a disposizione della Difesa civica i locali necessari per gli incontri con il pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.

(9) La Difensora civica/Il Difensore civico può richiedere verbalmente e per iscritto alla/al dirigente del servizio interessato dal reclamo copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limitazioni dovute al segreto d’ufficio.

(10) La Difensora civica/Il Difensore civico è inoltre tenuta/tenuto a svolgere incontri con il pubblico anche al di fuori della propria sede. Tale attività fuori sede dovrà coprire il più uniformemente possibile tutte le zone della provincia.

Art. 17

Personale

(1) Per l’espletamento dei compiti propri della Difesa Civica e del Centro di tutela contro le discriminazioni la Difensora civica/il Difensore Civico si avvale del personale assegnatole/assegnatogli dal Consiglio provinciale d’intesa con la Difesa civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora civica/del Difensore civico e viene assegnato alla Difesa civica o al Centro di tutela contro le discriminazioni, che collaborano.

(2) Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni stipulate con i Comuni, questi ultimi e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere del proprio personale a disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione di personale è disciplinata da un’apposita convenzione. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora civica/del Difensore civico.

(3) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con i Comuni interessati con cui sia stata stipulata una convenzione, un contributo spese che i Comuni stessi devono corrispondere al Consiglio provinciale per i maggiori costi derivanti da tale convenzione.

(4) In caso di assenza o di impedimento, la Difensora civica/il Difensore civico può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 18

Programmazione dell’attività

(1) Entro il 15 settembre di ogni anno la Difensora civica/il Difensore civico presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, per l’approvazione, un piano programmatico delle sue attività e di quelle del Centro di tutela contro le discriminazioni, corredato della relativa previsione di spesa.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

Art. 19

Relazione sull’attività

(1) La Difensora civica/Il Difensore civico invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull’attività svolta, in cui segnala anche eventuali casi di mancata o insufficiente collaborazione e formula suggerimenti per un più efficace svolgimento della sua attività e per assicurare l’imparzialità dell’amministrazione e del servizio. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.

(2) La Difensora civica/Il Difensore civico invia copia della relazione di cui al comma 1 alla/al presidente della Provincia, alle sindache/ai sindaci, alle/ai presidenti delle Comunità comprensoriali, agli altri enti o persone giuridiche, se interessati dall’azione della Difesa civica nell’anno di riferimento, nonché a tutte e tutti coloro che ne facciano richiesta.

(3) La relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.

Art. 20

Centro di tutela contro le discriminazioni

(1) Presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, una struttura (di seguito denominata “Centro di tutela contro le discriminazioni”) che fornisce assistenza alle vittime di discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, basate su credenze omobitransfobiche, su una disabilità, sull’aspetto esteriore, sull’età, nonché alle vittime di discriminazioni fondate sull’origine e sull’appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche, laddove il caso non sia di competenza della Difesa civica, della Consigliera/del Consigliere di parità, della Commissione provinciale per le pari opportunità delle donne, dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità o del Comitato provinciale per le comunicazioni. I casi di discriminazione nei confronti dei minori sono sempre di competenza della/del Garante per l'infanzia e l’adolescenza. Questi diversi organismi formano insieme una rete con l’obiettivo di mettere in atto una collaborazione interdisciplinare, di sostenersi reciprocamente e di realizzare progetti congiunti. I dettagli verranno concordati in un protocollo d’intesa tra i vari organismi.

(2) Al Centro di tutela contro le discriminazioni, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spettano i seguenti compiti:

  1. monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;
  2. garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori anche sotto forma di incitamento all’odio e crimini generati dall’odio;
  3. inoltrare le segnalazioni all’organismo di garanzia competente, qualora le forme di discriminazione segnalate non rientrino nelle competenze di cui al comma 1;
  4. assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto;
  5. collaborare con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati e le associazioni che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni;
  6. formulare, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali, proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia di discriminazione;
  7. vigilare sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni al fine di garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alle direttive n. 2000/78/CE e n. 2000/43/CE;
  8. promuovere la conoscenza e l’affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;
  9. sviluppare iniziative di sensibilizzazione sul tema della parità di trattamento e sul principio di non discriminazione;
  10. raccogliere le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
  11. partecipare alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione del diritto all’uguaglianza;
  12. collaborare con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 21

Responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni

(1) La/Il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore Civico, che a sua volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni, nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni scelta/scelto tra le/i dipendenti del Consiglio provinciale in possesso di un diploma di laurea e del corrispondente attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. In mancanza di persone idonee e/o interessate, la/il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore civico, che a sua volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni, nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni chiamata/chiamato mediante comando ovvero assunta/assunto con contratto a tempo determinato, a condizione che tale persona sia in possesso di un diploma di laurea e del corrispondente attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. Per la durata dell’incarico la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni occupa un posto non rientrante nella pianta organica.

(2) La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni continua a svolgere in via provvisoria i propri compiti fino all’insediamento della successora/del successore.

(3) La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni svolge i suoi compiti in piena autonomia e indipendenza con l’organizzazione della Difensora civica/del Difensore civico.

(4) Le collaboratrici e i collaboratori della Difesa civica e la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni si sostengono e si coadiuvano reciprocamente nel loro lavoro. La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull’attività del Centro e riferisce in merito al Consiglio provinciale.

(5) Alla/Al responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni spetta un’indennità di istituto mensile nella misura del 20 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

Art. 22

Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni

(1) Una Consulta, istituita per l’intero mandato del Consiglio provinciale, svolge funzioni consultive per quanto concerne la pianificazione e la gestione dell’attività del Centro per la tutela contro le discriminazioni.

Della Consulta fanno parte:

  1. la Difensora civica/il Difensore civico;
  2. la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni;
  3. rappresentanti di associazioni e organizzazioni impegnate in ambito sociale e nel contrasto alle discriminazioni, in numero stabilito dal regolamento interno di cui al comma 5.

(2) La Consulta svolge la sua attività autonomamente e viene convocata dalla/dal responsabile, che presiede le sedute.

(3) Su invito della/del responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni prendono parte, se necessario, alle sedute della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni.

(4) Alle/Ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettera c), spetta, per la partecipazione alle sedute, un’indennità nella misura massima per seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

(5) Le modalità di nomina e i compiti della Consulta sono disciplinati da un regolamento interno approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Download - Legge provinciale

L'articolo 16 della legge statale 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis) stabilisce che in attesa dell'istituzione della difesa civica nazionale, le difese civiche delle regioni e province autonome svolgano le funzioni di controllo nei confronti dell'amministrazione statale periferica.

Articolo 16

Difensori civici delle regioni e delle province autonome

  1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano in settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali (1).

  2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

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